Sez. 1, Sentenza n. 3741 del 25/02/2004 (Rv. 570493 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Area fabbricabile - Riduzione dell'indennità ex art. 16 del D.Lgs. n. 504 del 1992 - Presupposti - Comparazione tra l'indennità determinata secondo i criteri vigenti ed il valore del bene indicato dall'espropriato nell'ultima dichiarazione presentata ai fini ICI - Necessità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
In tema di determinazione dell'indennità di espropriazione, ai fini dell'applicazione dell'art. 16, comma primo, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 - che prevede, nel caso di espropriazione di area fabbricabile, una riduzione dell'indennità nell'ipotesi in cui il valore del bene, indicato dall'espropriato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, risulti inferiore all'indennità stessa -, la comparazione deve essere effettuata, in base all'inequivoco tenore letterale della norma, tra l'indennità determinata "secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti" (che è quella dovuta ex art. 42 Cost. al proprietario destinatario del decreto ablativo nel momento in cui tale provvedimento viene adottato) ed il valore del bene indicato nell'"ultima dichiarazione" (o denuncia) presentata dall'espropriato (il quale per acquistare tale qualifica deve avere già perduto la proprietà dell'immobile in conseguenza dell'adozione del decreto suddetto).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)