Sez. 1, Sentenza n. 6982 del 22/03/2007 (Rv. 596925 - 01)
CREDITO - CREDITO AGRARIO - IN GENERE | Finanziamenti agevolati previsti dall'art. 8-bis del d.l. n. 158 del 1993 e dall'art. 4 del d.l. n. 367 del 1990 - Diritto dell'imprenditore agricolo al finanziamento nei confronti della banca - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
CREDITO - CREDITO AGRARIO - IN GENERE
In tema di credito agrario, tanto con riferimento a quanto previsto dall'art. 4 del d.l. 6 dicembre 1990, n. 367, convertito nella legge 30 gennaio 1991, n. 31, che con riguardo all'art. 8-bis del d.l. 30 maggio 1993, n. 158, convertito nella legge 24 luglio 1993, n. 158, le banche non sono tenute a concedere i finanziamenti ai soggetti inclusi negli elenchi dei beneficiari della normativa di soccorso compilati dalle regioni ai sensi dell'art. 10 dello stesso d.l. n. 367 del 1990, conservando gli istituti di credito la facoltà di agire sul piano di parità con l'utilizzazione di negozi di diritto privato, mentre compete alle regioni attuare gli interventi pubblici, fra cui rientrano i finanziamenti, nei limiti delle disponibilità finanziarie concesse dallo Stato.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/12/1990 num. 367 art. 4, Decreto Legge 06/12/1990 num. 367 art. 10, Decreto Legge 30/05/1993 num. 250 art. 8 bis, Legge 30/01/1931 num. 31, Legge 24/07/1993 num. 158
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)