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Sez. 1, Sentenza n. 8303 del 19/06/2001 (Rv. 547564 - 01)

CREDITO - CREDITO AGRARIO - IN GENERE | Provvidenze previste dalle leggi n. 198 del 1985 e 31 del 1991 - Natura eccezionale - Esclusione - Garanzia prestata dal fondo interbancario al debitore beneficiato dall'agevolazione creditizia - Natura sussidiaria - Configurabilità - Conseguenze - Diritto automatico al finanziamento da parte dell'avente diritto nei confronti della banca - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547564-01

CREDITO - CREDITO AGRARIO - IN GENERE

In tema di credito agrario, le provvidenze di cui agli artt. 8 della legge 198/1985 e 4 della legge 31/1991 non rivestono carattere eccezionale e, perciò, derogativo rispetto alle regole dettate in tema di mutuo agrario, con la conseguenza che la garanzia gravante sul fondo interbancario (istituito con la legge 454 del 1961) di cui alla citata legge 31/1991 non ha natura primaria, bensì meramente sussidiaria (e non elimina, pertanto, il rischio connesso al finanziamento), e con l'ulteriore conseguenza dell'inconfigurabilità di un diritto potestativo ed automatico al finanziamento da parte dell'agricoltore nei confronti dell'istituto di credito, la cui posizione resta, per converso, negozialmente autonoma all'atto di determinarsi (o meno) alla concessione del finanziamento.

Riferimenti normativi: Legge 03/08/1991 num. 31 art. 4, Legge 03/08/1991 num. 31 art. 5, Legge 22/06/1985 num. 198 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)