Sez. 1, Sentenza n. 24857 del 08/10/2008 (Rv. 605525 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Ente pubblico rappresentato in giudizio da appartenente all'ufficio legale - Collocamento a riposo del difensore e cancellazione dall'albo - Equiparazione alla radiazione - Sussistenza - Termine per la riassunzione - Decorrenza - Dalla conoscenza legale dell'evento - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
In tema di interruzione del processo per collocamento a riposo e conseguente cancellazione dall'albo del difensore di una parte, che è ipotesi assimilata alla radiazione di cui all'art. 301 cod. proc. civ., il termine per la prosecuzione o riassunzione del processo ex art. 305 cod. proc. civ. decorre dalla data in cui la parte rimasta priva di procuratore ha avuto dell'evento conoscenza legale, risultante da dichiarazione della medesima ovvero da comunicazione, certificazione o notificazione ad essa eseguita; ne consegue che la produzione in giudizio, ad opera della predetta parte, di certificazione del dirigente amministrativo del settore, attestante l'avvenuto pensionamento, dimostra la predetta conoscenza in forma legale sin da tale atto ed epoca (nella specie, la S.C., rigettando il ricorso avverso la sentenza impugnata, ne ha affermato la correttezza ove essa dava atto che l'estinzione del processo per mancata riassunzione nei termini era avvenuta prima dell'evento-morte di una parte già in occasione del pensionamento del procuratore appartenente all'ufficio legale dell'ente pubblico rappresentato in giudizio, evento noto a quest'ultimo, non seguita dalla riassunzione nel termine semestrale del codice di rito).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)