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Sez. 1, Sentenza n. 5348 del 08/03/2007 (Rv. 595764 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE | Termine per la riassunzione - Decorrenza - Conoscenza in forma legale dell'evento - Necessità - Giorno dell'evento interruttivo - Irrilevanza - Possibile diversa decorrenza per le parti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595764-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE

A seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 139 del 1967, n. 178 del 1970, 159 del 1971 e n. 36 del 1976, il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre non già dal giorno in cui si è verificato l'evento interruttivo, bensì da quello in cui tale evento sia venuto in forma legale a conoscenza della parte interessata alla riassunzione e, pertanto, il relativo "dies a quo" ben può essere diverso per una parte rispetto all'altra (nella specie, solo una parte aveva avuto conoscenza legale dell'evento interruttivo a seguito di apposita dichiarazione in udienza alla presenza del suo procuratore e la SC ha ritenuto che correttamente il termine per la riassunzione decorresse da quella data).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 302, Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)