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Sez. L, Sentenza n. 2340 del 19/03/1996 (Rv. 496450 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE | Termine per la riassunzione - Decorrenza - Dalla conoscenza legale dell'evento - Conoscenza di fatto altrimenti acquisita - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1996-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496450-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE

In tema di interruzione del processo per morte o impedimento del procuratore di una delle parti, il termine per la prosecuzione del processo decorre dalla data in cui la parte rimasta priva di procuratore ha avuto dell'evento conoscenza legale, risultante da dichiarazione della medesima, ovvero da comunicazione, certificazione o notificazione ad essa eseguita, alle quali non è equiparabile la conoscenza di fatto altrimenti acquisita (nella specie, la S.C. ha escluso che, in caso di morte del procuratore appartenente all'ufficio legale dell'ente pubblico rappresentato in giudizio, possa attribuirsi rilievo alla conoscenza dell'evento acquisita dall'ente attraverso l'organizzazione dei propri uffici).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)