Sez. L - , Sentenza n. 17355 del 13/07/2017 (Rv. 644878 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Fornitura di manodopera - Mancata indicazione del nominativo dei lavoratori inviati alle imprese utilizzatrici - Irrilevanza nel rapporto contributivo tra datore di lavoro ed INPS - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
In tema di fornitura di manodopera, con riguardo al rapporto contributivo tra ente previdenziale e datore di lavoro, è irrilevante la mancanza di una specifica indicazione, da parte di quest’ultimo, del nominativo dei lavoratori inviati dall'impresa fornitrice a quelle utilizzatrici, una volta individuato il numero di tali lavoratori e la base imponibile dell'obbligazione contributiva per i periodi di utilizzazione, non avendo il datore di lavoro titolo, né interesse, a lamentare la mancata imputazione soggettiva di contributi che è comunque tenuto a versare nella misura stabilita dalla legge.
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)