diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 11545 del 25/07/2003 (Rv. 565435 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Controversie previdenziali tra datore di lavoro e istituto assicuratore - Contestazione circa l'esistenza del rapporto di lavoro - Litisconsorzio necessario del lavoratore o dell'appaltatore di manodopera - Insussistenza.
Stato
decisa il 2003-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565435-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

Nelle controversie previdenziali tra l'istituto assicuratore e il datore di lavoro, in cui venga in contestazione l'esistenza del rapporto di lavoro, non possono ritenersi litisconsorti necessari né il lavoratore, né, ove sia controverso il divieto di appalto di mere prestazioni di lavoro, l'appaltatore, atteso che si tratta di soggetti del tutto estranei alla controversia

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)