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Sez. L, Sentenza n. 1502 del 18/04/1975 (Rv. 375092 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - NOZIONE - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - PREPOSTO A SEDE SECONDARIA - MANCANZA DI POTERI DISCIPLINARI - RAPPORTI ESTERNI - COMPIMENTO DI OPERAZIONI GIA PREDISPOSTE - QUALIFICA DI DIRIGENTE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375092-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - NOZIONE - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - PREPOSTO A SEDE SECONDARIA - MANCANZA DI POTERI DISCIPLINARI - RAPPORTI ESTERNI - COMPIMENTO DI OPERAZIONI GIA PREDISPOSTE - QUALIFICA DI DIRIGENTE - ESCLUSIONE.*

E dirigente il prestatore di lavoro subordinato quando, nel rapporto di collaborazione con l'imprenditore, usufruisce di ampi poteri di autonomia e di liberta di Determinazione, tali da porlo, nei confronti degli altri dipendenti e dei terzi, nella posizione di alter ego dell'imprenditore e da consentirgli di influenzare, con discrezionali decisioni e diretta responsabilita, la vita dell'azienda; deve pertanto negarsi tale qualifica a chi, preposto ad una Sede secondaria di istituto bancario, manchi di effettivi poteri disciplinari nei confronti degli impiegati e possa, nei rapporti con i clienti, compiere solo le operazioni predisposte dalla direzione centrale, sotto il controllo e nei limiti da questa fissati. (V 1795/74, mass n 369984; 3558/72, mass n 361525).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)