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Sez. L, Sentenza n. 2011 del 25/02/1988 (Rv. 457882 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - QUALIFICHE - DIRIGENTE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - VALUTAZIONE DELLE CONCRETE MANSIONI AI FINI DELL'INQUADRAMENTO NELLA CATEGORIA DEI DIRIGENTI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AL DIPENDENTE DELLA RAI PREPOSTO QUALE DIRETTORE ARTISTICO ALL'ORCHESTRA E CORO DELLA SEDE DI TORINO.*
Stato
decisa il 1988-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457882-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - QUALIFICHE - DIRIGENTE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - VALUTAZIONE DELLE CONCRETE MANSIONI AI FINI DELL'INQUADRAMENTO NELLA CATEGORIA DEI DIRIGENTI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AL DIPENDENTE DELLA RAI PREPOSTO QUALE DIRETTORE ARTISTICO ALL'ORCHESTRA E CORO DELLA SEDE DI TORINO.*

La valutazione delle concrete mansioni del lavoratore, ai fini del riconoscimento o meno del diritto del medesimo ad essere inquadrato nella categoria dei dirigenti (che si caratterizza, in particolare, per la preposizione, quanto meno, ad un ramo autonomo dell'azienda, con poteri d'influenzarne l'andamento, salvo il rapporto di dipendenza nei confronti del titolare dell'impresa), è riservata al giudice del merito ed è incensurabile in Sede di legittimità, se sostenuta da motivazione immune da vizi e se non risultino violati, quanto all'interpretazione della disciplina collettiva di diritto comune applicabile al rapporto di lavoro, i criteri legali di ermeneutica contrattuale. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva riconosciuto la qualifica di dirigente al dipendente della RAI preposto, quale direttore artistico, all'orchestra e coro della Sede di Torino, considerando in particolare che era stata la stessa datrice di lavoro a qualificare tale struttura come ramo particolarmente importante ed autonomo dell'attività aziendale ed a decidere che, quanto alle sedi di Torino, Milano, Roma e Napoli, ne fosse affidata la gestione a "dirigenti", mentre invece non aveva rilievo il fatto che il contratto collettivo RAI non prevedesse esplicitamente la figura del direttore artistico quale dirigente e che non vi fosse stato un atto formale di investitura, dal momento che vi era stato effettivo svolgimento di compiti di ampia discrezionalità, con poteri gerarchici, inerenti alla complessità della organizzazione e travalicanti quelli puramente artistici propri del direttore di orchestra). (V 5665/85, mass n 442861; (V 1931/85, mass n 439843; (V 3131/82, mass n 421073; (V 1672/75, mass n 375286; (V 1502/75, mass n 375092).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)