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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2977 del 07/02/2013 (Rv. 625181 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA | Opposizione all'ordinanza ingiunzione per violazione dell'obbligo documentale nel trasporto ex art. 4 del d.P.R. n. 54 del 1997 - Competenza per materia del tribunale - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625181-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA

Ai sensi dell'art. 22 bis, secondo comma, lett. e), della legge 24 novembre 1981, n. 689, la competenza per materia a decidere sull'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione per violazione dell'obbligo previsto dall'art. 4 del d.P.R. 14 gennaio 1997, n. 54, e sanzionato dall'art. 17 della legge 30 aprile 1962, n. 283 sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari, appartiene al tribunale, in quanto la norma - imponendo che il latte crudo di vacca destinato al consumo umano sia accompagnato, durante il trasporto, da un documento recante, tra l'altro, l'identificazione dell'azienda di produzione - concerne la materia dell'igiene degli alimenti, con finalità di tutela della genuinità e dell'integrità del prodotto nella fase dell'immissione sul mercato.

Riferimenti normativi: DPR 14/01/1997 num. 54 art. 4, Legge 30/04/1962 num. 283 art. 17 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)