diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 753 del 14/01/2009 (Rv. 606247 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Violazione ex art. 42 d.P.R. n. 237 del 1980 - Natura - Appartenenza alla materia dell'igiene di alimenti e bevande - Conseguenze - Competenza sull'opposizione all'irrogazione di sanzione - Tribunale - Sussistenza.
Stato
decisa il 2009-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606247-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE

L'art. 42 d.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 che prevede l'obbligo del personale addetto, negli esercizi di vendita, alla preparazione, manipolazione e confezionamento di sostanze alimentari di indossare adeguata giacca o sopraveste di colore chiaro, nonchè idoneo copricapo che contenga la capigliatura, costituisce, per collocazione sistematica, rubrica e finalità una disposizione dettata in materia di igiene di alimenti e bevande. Ne deriva, quindi, che l'opposizione avverso il provvedimento che ne sanziona la violazione va proposta, a norma dell'art. 22-bis, comma 2 lett. e), legge n. 689 del 1981, aggiunto dall'art. 98 d.lgs. n. 507 del 1999, davanti al tribunale e non al giudice di pace.

Riferimenti normativi: DPR 26/03/1980 num. 327 art. 42, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 bis com. 2 n. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 98 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)