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Sez. L, Sentenza n. 15974 del 18/07/2007 (Rv. 598399 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE | Atti autoritativi dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato - Trasformazione in atti negoziali privati a seguito della legge n. 210 del 1985 - Insussistenza - Eliminazione degli effetti da parte del giudice ordinario mediante la disapplicazione - InammissibilitĂ .
Stato
decisa il 2007-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598399-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE

Gli atti autoritativi concernenti il rapporto di pubblico impiego emanati dall'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato non sono diventati atti negoziali privati con l'entrata in vigore della legge 17 maggio 1985 n. 210 (la quale, istituendo l'Ente Ferrovie dello Stato quale successore dell'Azienda predetta, ha determinato la trasformazione "ex nunc" del rapporto di impiego pubblico in rapporto di diritto privato), ma hanno conservato la natura di atti amministrativi dei quali il giudice ordinario conosce nell'esercizio della giurisdizione concernente il rapporto di lavoro con l'ente pubblico economico. Ne discende che l'atto autoritativo di fronte al quale l'impiegato aveva una situazione soggettiva di mero interesse legittimo (nella specie, contestazione della graduatoria di un concorso per l'attribuzione di qualifica superiore ed annullamento della relativa graduatoria) ha conformato il rapporto di lavoro con l'ente ferrovie dello Stato secondo effetti che il giudice ordinario non può eliminare, posto che non sono suscettibili di disapplicazione nel giudizio ordinario gli atti amministrativi che non si atteggiano come presupposti del rapporto di lavoro ma ne determinano direttamente la disciplina e che il destinatario titolare di interesse legittimo avrebbe dovuto impugnare davanti al giudice amministrativo, del quale era venuta meno la giurisdizione esclusiva, ma non anche quella generale di legittimità.

Riferimenti normativi: Legge 17/05/1985 num. 210 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)