diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6089 del 01/06/1993 (Rv. 482601 - 01)

Impiego pubblico - Impiegati e agenti delle Ferrovie dello Stato - In genere | Atti autoritativi emanati dall'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato - Conversione in atti negoziali privati a seguito della legge n. 210 del 1985 - Esclusione - Disapplicazione da parte del giudice ordinario - Inammissibilità - Definitività per il destinatario, titolare di interesse legittimo e non impugnante dinanzi al giudice amministrativo - Configurabilità.
Stato
decisa il 1993-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482601-01

Impiego pubblico - Impiegati e agenti delle Ferrovie dello Stato - In genere

Gli atti concernenti il rapporto di pubblico impiego emanati dall'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato non sono diventati atti negoziali privati con l'entrata in vigore della legge 17 maggio 1985, n. 210 (la quale, istituendo l'Ente Ferrovie dello Stato quale successore dell'Azienda predetta, ha determinato la trasformazione "ex nunc" del rapporto di impiego pubblico in rapporto di diritto privato), ma hanno conservato la natura di atti amministrativi, dei quali il giudice ordinario conosce nell'esercizio della giurisdizione concernente il rapporto di lavoro con l'ente economico. Ne discende che l'atto autoritativo di fronte al quale l'impiegato aveva una situazione soggettiva di mero interesse legittimo (nella specie, determinazione dei posti da attribuire presso un determinato impianto agli idonei al concorso per accertamento professionale richiesta dall'impiegato) ha conformato il rapporto di lavoro con l'Ente Ferrovie dello Stato secondo effetti che il giudice ordinario non può eliminare, atteso che non sono suscettibili di disapplicazione nel giudizio ordinario gli atti amministrativi che il destinatario titolare di interesse legittimo poteva impugnare dinanzi al giudice amministrativo.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)