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Sez. L, Sentenza n. 3102 del 13/03/1992 (Rv. 476257 - 01)

Impiego pubblico - Impiegati ed agenti delle Ferrovie dello Stato - In genere | Atti autoritativi dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato - Trasformazione in atti privati a seguito della legge n. 210 del 1985 - Inammissibilità - Eliminazione degli effetti da parte del giudice ordinario mediante la disapplicazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1992-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476257-01

Impiego pubblico - Impiegati ed agenti delle Ferrovie dello Stato - In genere

Gli atti concernenti il rapporto di pubblico impiego emanati dall'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato non sono diventati atti privati con l'entrata in vigore della legge 17 maggio 1985 n. 210 - che istituendo l'Ente Ferrovie dello Stato quale successore dell'Azienda predetta, ha determinato la trasformazione "ex nunc" della natura del rapporto da pubblica in privata - ma hanno conservato la natura di atti amministrativi dei quali il giudice ordinario conosce nell'esercizio della giurisdizione concernente il rapporto di lavoro con l'ente pubblico economico. Ne discende che l'atto autoritativo di fronte al quale l'impiegato aveva una situazione soggettiva di mero interesse legittimo (nella specie, esclusione da un concorso per l'attribuzione di qualifica superiore ed annullamento della relativa graduatoria) ha conformato il rapporto di lavoro con l'Ente Ferrovie secondo effetti che il giudice ordinario non può eliminare, posto che non sono suscettibili di disapplicazione nel giudizio ordinario gli atti amministrativi che il destinatario titolare di interesse legittimo poteva impugnare davanti al giudice amministrativo.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)