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Sez. L - , Sentenza n. 4211 del 21/02/2018 (Rv. 647448 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI | Sanzioni civili per omissione contributiva - Licenziamento del dirigente - Dichiarazione di illegittimità - Indennità sostituiva del preavviso - Obbligo di versamento dei contributi - Decorrenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2018-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647448-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI

In tema di sanzioni civili per omissione contributiva, ove la sentenza dichiarativa di illegittimità del licenziamento del dirigente contenga la condanna del datore di lavoro al pagamento, in favore del dirigente medesimo, dell'indennità sostitutiva del preavviso, il debito contributivo, rapportato alla predetta indennità, sorge nel momento in cui il giudice adito emette sentenza di condanna provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c. e la parte datoriale è messa in condizione di poter adempiere esattamente, senza che prima sia configurabile un ritardo nel versamento.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116 com. 8, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116 com. 9, Cod. Proc. Civ. art. 431 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)