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Sez. L - , Ordinanza n. 14778 del 26/05/2023 (Rv. 667709 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI | Licenziamento - Accordo transattivo di ricostituzione del rapporto di lavoro "ex tunc" - Versamento dei contributi - Decorrenza - Conseguenze in tema di sanzioni civili per omissione contributiva.
Stato
decisa il 2023-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667709-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI

In caso di licenziamento e successivo accordo transattivo di ricostituzione del rapporto di lavoro "ex tunc", l'obbligo di pagare i contributi decorre solo dal ripristino del rapporto in virtù dell'accordo bilaterale, con la conseguenza che, per il periodo antecedente, non sussistono i presupposti per l'applicazione delle sanzioni civili per omissione contributiva.

Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116 com. 8, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116 com. 9, Legge 28/06/2012 num. 92 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1965

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)