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Sez. L - , Ordinanza n. 27450 del 20/11/2017 (Rv. 646273 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE | Reintegra per illegittimità del licenziamento - Ritardo nel versamento dei contributi - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646273-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE

In tema di reintegrazione per illegittimità del licenziamento, ai sensi dell’art. 18 della l. n. 300 del 1970, anche prima delle modifiche introdotte dalla l. n. 92 del 2012, nell'ipotesi di annullabilità del licenziamento, privo di giusta causa o giustificato motivo, si è in presenza di una sentenza costitutiva, sicché, trovando applicazione la comune disciplina della “mora debendi” delle obbligazioni pecuniarie, va esclusa la configurabilità di un ritardo nel versamento dei contributi previdenziali successivamente alla sentenza di reintegra, fermo l'obbligo di versamento dei contributi periodici e del montante degli arretrati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116 com. 8, Legge 28/06/2012 num. 92 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)