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Sez. 3, Sentenza n. 1507 del 22/06/1967 (Rv. 328225 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO - CONCORSO DI COLPE - MANCATO ACCERTAMENTO IN SEDE PENALE DELLA MISURA DEL CONCORSO - POTERE DEL GIUDICE CIVILE DI DETERMINARLA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1967-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328225-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO - CONCORSO DI COLPE - MANCATO ACCERTAMENTO IN SEDE PENALE DELLA MISURA DEL CONCORSO - POTERE DEL GIUDICE CIVILE DI DETERMINARLA - SUSSISTENZA.*

Il giudice civile, adito per il risarcimento del danno da reato, e vincolato alla pronunzia del giudice penale per quanto attiene all'accertamento della sussistenza dei fatti accertati ed alla responsabilita del condannato. Ma, se il giudice penale, in ipotesi di concorso di colpe, non ha proceduto alla Determinazione della misura del concorso di ciascuna colpa, a tale Determinazione puo procedere il giudice civile. (nella specie, si trattava di giudizio di liquidazione dei danni cagionati da un investimento con automobile ad un ciclista, poi deceduto a seguito delle lesioni riportate. I giudici penali avevano ritenuto la responsabilita penale del conducente l'autoveicolo per omicidio colposo e pronunciata, altresi, condanna generica dello stesso al risarcimento dei danni in favore delle parti lese, costituitesi parti civili. Non avevano, peraltro, accertata la misura del concorso di colpa della vittima. A tale Determinazione aveva proceduto il giudice civile adito per la liquidazione del danno ed il supremo collegio ha ritenuto corretto tale operato).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)