Sez. 1, Sentenza n. 2177 del 22/05/1987 Cc. (dep. 03/07/1987) Rv. 176316 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - NORMATIVA SPECIALE - ECCEZIONALITÀ RISPETTO ALLA NORMATIVA ORDINARIA - APPLICABILITÀ AL LIBERATO DELLA MISURA DI SICUREZZA DELLA LIBERTÀ VIGILATA - ESCLUSIONE.*
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - NORMATIVA SPECIALE - ECCEZIONALITÀ RISPETTO ALLA NORMATIVA ORDINARIA - APPLICABILITÀ AL LIBERATO DELLA MISURA DI SICUREZZA DELLA LIBERTÀ VIGILATA - ESCLUSIONE.*
La liberazione condizionale, così come disciplinata dagli artt. 8 e 9 della legge n. 304 del 1982, è istituto che presenta caratteristiche eccezionali rispetto alle Disposizioni corrispondenti (artt. 176 e 177 cod. pen.) della legge ordinaria, essendo espressamente regolamentato per quanto attiene sia alle condizioni di ammissione al beneficio sia alle cause di revoca sia alla Competenza per la concessione. Pertanto in caso di liberazione condizionale prevista dalla legge n. 304 più sopra indicata non può essere applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata, secondo il disposto dell'art. 230, primo comma n. 2 cod. pen.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 176 CORTE COST., Cod. Pen. art. 177 CORTE COST., Cod. Pen. art. 230 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 304 art. 8, Legge 29/05/1982 num. 304 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)