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Sez. L, Sentenza n. 72 del 11/01/1988 (Rv. 456726 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - CESSAZIONE - DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO EX LEGGE N. 297 DEL 1982 - APPLICABILITÀ - DISCIPLINA TRANSITORIA EX ART. 5 LEGGE CIT. - DIRITTO ALL'INDENNITÀ AGGIUNTIVA - CONDIZIONI - CESSAZIONE DEL RAPPORTO PRIMA DEL PRIMO GENNAIO 1983 - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1988-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456726-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - CESSAZIONE - DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO EX LEGGE N. 297 DEL 1982 - APPLICABILITÀ - DISCIPLINA TRANSITORIA EX ART. 5 LEGGE CIT. - DIRITTO ALL'INDENNITÀ AGGIUNTIVA - CONDIZIONI - CESSAZIONE DEL RAPPORTO PRIMA DEL PRIMO GENNAIO 1983 - IRRILEVANZA.*

La nuova disciplina del trattamento di fine rapporto (legge n. 297 del 1982) - a differenza della precedente normativa sull'indennità di anzianità che riguardava unicamente il rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 2120 cod. civ., vecchio testo) - attiene ad ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato (art. 2120 cod. civ., nel testo emanato dalla cit. Legge n. 297) e quindi riguarda anche il rapporto di lavoro a tempo determinato. Consegue che a tale rapporto è altresì applicabile la disciplina transitoria prevista in generale dall'art. 5 legge n. 297 e quindi, anche in caso di cessazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, instauratosi prima dell'entrata in vigore della legge citata e cessato dopo tale data (ma prima dell'1 gennaio 1986), spetta al lavoratore l'indennità aggiuntiva di cui al terzo comma dell'art. 5 citato, a nulla rilevando che eventualmente il rapporto sia cessato prima dell'1 gennaio 1983 e che quindi non abbia beneficiato dell'avvio del piano di reinserimento graduale dei punti di contingenza congelati, previsto dal secondo comma dell'art. 5. (V 4856/86, mass n 447554).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 5 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)