Sez. 1, Sentenza n. 1440 del 01/03/1984 (Rv. 433535 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITÀ DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO NEL TERMINE PERENTORIO DI SEI MESI DALLA NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA - NECESSITÀ - MODALITÀ DELLA RIASSUNZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITÀ DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO NEL TERMINE PERENTORIO DI SEI MESI DALLA NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA - NECESSITÀ - MODALITÀ DELLA RIASSUNZIONE.*
Anche quando il giudice di appello rimetta la causa al primo giudice per nullità della notificazione della citazione introduttiva o per una delle altre cause previste dall'art. 354 cod. proc. civ., si applica la disposizione contenuta nel precedente art. 353 secondo la quale le parti devono riassumere il processo nel termine perentorio di sei mesi dalla notificazione della sentenza; a tale riassunzione si procede nelle forme disciplinate dall'art. 125 disp. Att. Cod. proc. civ., vale a dire mediante la notificazione di una comparsa contenente gli elementi da questa norma indicati, senza che occorra la rinnovazione totale della notifica dell'atto introduttivo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)