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Sez. L, Sentenza n. 1244 del 06/02/1987 (Rv. 450763 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA DI APPELLO - EFFETTI - CONDIZIONE NECESSARIA DELLA RIASSUNZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450763-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA DI APPELLO - EFFETTI - CONDIZIONE NECESSARIA DELLA RIASSUNZIONE - ESCLUSIONE.*

Nel caso in cui il giudice di appello abbia rimesso la causa al giudice di primo grado per uno dei motivi previsti dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., la notificazione della sentenza del giudice di secondo grado determina, ai sensi del secondo comma del citato art. 353, soltanto il dies a quo per il computo del semestre entro il quale dev'essere effettuata la riassunzione (pena la Estinzione del processo ai sensi dell'art. 307 cod. proc. civ.), ma non costituisce una condizione necessaria per procedere alla riassunzione stessa, la quale, pertanto, può essere operata dalla parte più diligente anche in Mancanza di detta notifica. (V 7/86, mass n 443753; (V 1440/84, mass n 433535; (V 2397/74, mass n 370786).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)