diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 42688 del 24/09/2008 Ud. (dep. 14/11/2008) Rv. 242419 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE | Diniego - Motivazione - Valutazione di tutti i fattori attenuanti indicati dall'imputato - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-09-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242419-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE

La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchè non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)