Sez. 4, Sentenza n. 200 del 24/01/1996 Cc. (dep. 13/03/1996) Rv. 204443 - 01
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame. Decisione - In genere | Indagato che abbia dedotto, con riferimento ad elemento e circostanze di fatto, la insussistenza del pericolo di reiterazione criminosa, la non indispensabilità della custodia in carcere e la presenza di elementi a suo favore - Risposta del Tribunale del riesame ad ogni deduzione - Necessità - Motivazione sintetica sul punto - Sufficienza - Mancata risposta - Conseguenze.
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame. Decisione - In genere
Se in sede di riesame dell'ordinanza cautelare l'indagato abbia dedotto, con riferimento a elementi e circostanze di fatto, la insussistenza del pericolo di reiterazione criminosa, la non indispensabilità della custodia in carcere e la presenza di elementi a suo favore, il Tribunale del riesame, sia pure con motivazione sintetica, ed a prescindere dalla decisione adottata, deve dare ad ogni deduzione puntuale risposta, incorrendo in caso contrario, nel vizio, rilevabile in sede di legittimità, di violazione di legge per carenza di motivazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 285, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 285, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)