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Sez. 6, Sentenza n. 7707 del 04/12/2003 Ud. (dep. 23/02/2004) Rv. 229768 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE | Diniego - Motivazione - Valutazione di tutti i pretesi fattori attenuanti indicati dall'imputato - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-12-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229768-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE

La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talchè la stessa motivazione, purchè congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)