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Sez. 5, Sentenza n. 9760 del 18/06/2003 (Rv. 564395 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI FONDIARI - REDDITO DEI FABBRICATI - DETERMINAZIONE | Classamento catastale - Ruralità dell'immobile - Riconoscimento - Condizioni.
Stato
decisa il 2003-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564395-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI FONDIARI - REDDITO DEI FABBRICATI - DETERMINAZIONE

In materia di classamento catastale, va sempre riconosciuta natura rurale ai fini fiscali ai fabbricati strumentali alle attività agricole di cui all'art. 29 del t.u.i.r. del 1986, secondo quanto stabilito dall'art. 9, comma terzo - bis - aggiunto dal d.P.R. 23 marzo 1998, n. 139 -, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito in legge 26 febbraio 1994, n. 133, mentre la causa di esclusione della ruralità prevista dall'art. 9, comma terzo, lettera e), dello stesso d. l. per i fabbricati aventi caratteristiche di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1968 opera soltanto per i fabbricati aventi uso abitativo.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1993 num. 557 art. 9 com. 3 n. 2, DPR 23/03/1998 num. 139 art. 2 com. 1, Decreto Legge 30/12/1993 num. 557 art. 9 com. 3 lett. E, Legge 26/02/1994 num. 133 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 29, DM Lavori pubblici 02/08/1969 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)