Sez. 5, Sentenza n. 18853 del 27/09/2005 (Rv. 585410 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Fabbricati rurali - Riconoscimento - Condizioni - Disciplina intertemporale (anni 1993 e 1994) - Fattispecie.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di imposta comunale sugli immobili, dal 1° gennaio 1993, data di entrata in vigore dell'I.C.I. (art. 50 del d.lgs. n. 504 del 1992), e sino al 30 dicembre 1993, data di entrata in vigore delle modifiche normative introdotte nella disciplina catastale dall'art. 9 del d.l. n. 557 del 1993, convertito in legge n.133 del 1994, i fabbricati rurali (qualifica all'epoca attribuita anche in funzione della loro appartenenza allo stesso proprietario del terreno agricolo cui erano asserviti) non erano iscritti nel catasto edilizio urbano, a norma dell'art. 4 del r.d.l. n. 652 del 1939 e degli artt. 38 e 39 del d.P.R. n. 1142 del 1949, e quindi non erano autonomamente soggetti al tributo. Successivamente, i medesimi fabbricati, pur mantenendo la qualificazione di rurali, devono essere iscritti nel catasto edilizio urbano, ridenominato catasto dei fabbricati, e l'iscrizione non comporta di per sé l'autonomo assoggettamento all'imposta, essendo questa ancora ricompresa in quella che grava sui terreni agricoli a cui gli immobili sono strumentali (art. 5, comma 7, d.lgs n. 504 del 1992). Per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, i fabbricati, nel vigore delle nuove disposizioni, devono rispondere alle condizioni soggettive ed oggettive delineate dall'art. 9, commi terzo e quarto, del citato d.l. n. 557 del 1993, ivi compresa quella della identità soggettiva tra il possessore del fabbricato, da un lato, e il titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, oppure il conduttore del terreno medesimo, dall'altro (identità soggettiva non ravvisata nel caso di specie relativo all'anno 1994, in cui il terreno agricolo apparteneva ai soci della società cooperativa agricola proprietaria del fabbricato e non utilizzatrice del terreno, con conseguente irrilevanza e manifesta infondatezza della questione di costituzionalità riferita agli artt. 3, 45 e 53 della Costituzione).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 45, Costituzione art. 53, Regio Decr. Legge 13/04/1939 num. 652 art. 4, Legge 11/08/1939 num. 1249 CORTE COST., Legge 26/02/1994 num. 133 CORTE COST., DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 38, DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 39, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1993 num. 557 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)