Sez. 5, Sentenza n. 18853 del 27/09/2005 (Rv. 585411 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Fabbricati rurali - Riconoscimento - Condizioni - Costruzioni strumentali alle attività agricole di cui all'art. 29 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 - Art. 9, comma 3 bis, d.l. n. 557 del 1993 - Portata innovativa - Retroattività - Esclusione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di imposta comunale sugli immobili, il comma 3 bis dell'art. 9 del d.l. n. 557 del 1993 (convertito in legge 26 febbraio 1994, n.133), introdotto dall'art. 2 del d.P.R 23 marzo 1998, n.139, nel riconoscere il carattere rurale a tutte le costruzioni strumentali alle attività agricole di cui all'art. 29 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, pur richiamando anch'esso le attività connesse di manipolazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli, che rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura, costituisce norma a carattere innovativo e non interpretativo, priva di efficacia retroattiva, e trova applicazione agli anni d'imposta successivi alla sua entrata in vigore.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1993 num. 557 art. 9 com. 3 n. 2, Legge 26/02/1994 num. 133 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 29, DPR 23/03/1998 num. 139 art. 2, DPR 23/03/1998 num. 139 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)