Sez. 1, Sentenza n. 6202 del 27/11/1979 (Rv. 402923 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - IN GENERE - CLAUSOLE LIMITATIVE DEL RISCHIO ASSICURATO - APPROVAZIONE SPECIFICA PER ISCRITTO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - IN GENERE - CLAUSOLE LIMITATIVE DEL RISCHIO ASSICURATO - APPROVAZIONE SPECIFICA PER ISCRITTO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Le clausole limitative del rischio assicurato costituiscono delimitazione dell'oggetto del contratto e dell'obbligazione assunta dall'assicuratore, e non limitazione di responsabilita, la quale puo conseguire soltanto dall'inadempimento dell'Obbligo giuridico. Ne consegue che le limitazioni del rischio assicurato non debbono essere approvate per iscritto specificamente, a norma dell'art 1341, ultimo comma, cod civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)