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Sez. 1, Sentenza n. 6202 del 27/11/1979 (Rv. 402923 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - IN GENERE - CLAUSOLE LIMITATIVE DEL RISCHIO ASSICURATO - APPROVAZIONE SPECIFICA PER ISCRITTO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402923-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - IN GENERE - CLAUSOLE LIMITATIVE DEL RISCHIO ASSICURATO - APPROVAZIONE SPECIFICA PER ISCRITTO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Le clausole limitative del rischio assicurato costituiscono delimitazione dell'oggetto del contratto e dell'obbligazione assunta dall'assicuratore, e non limitazione di responsabilita, la quale puo conseguire soltanto dall'inadempimento dell'Obbligo giuridico. Ne consegue che le limitazioni del rischio assicurato non debbono essere approvate per iscritto specificamente, a norma dell'art 1341, ultimo comma, cod civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)