Sez. 1, Sentenza n. 2684 del 03/05/1984 (Rv. 434719 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - CLAUSOLE LIMITATIVE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - CLAUSOLE LIMITATRICI DEL RISCHIO ASSICURATO - FUNZIONE - APPROVAZIONE PER ISCRITTO EX ART. 1341 COD. CIV. - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - CLAUSOLE LIMITATIVE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - CLAUSOLE LIMITATRICI DEL RISCHIO ASSICURATO - FUNZIONE - APPROVAZIONE PER ISCRITTO EX ART. 1341 COD. CIV. - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Le clausole di un contratto di Assicurazione che limitano il rischio assicurato (come quelle che, in un'Assicurazione cosiddetta complementare, prevedono una garanzia assicurativa per la parte di rischio non coperta da altro contratto) hanno solo la funzione di delimitare l'oggetto del contratto e di precisare i termini, anche quantitativi, dell'obbligazione assunta dall'assicuratore e della prestazione da lui dovuta, e non debbono, pertanto, essere specificamente approvate per iscritto, a norma dell'art. 1341, comma secondo, cod. civ., non costituendo clausole di limitazioni della responsabilità, la quale indica, invece, l'obbligazione risarcitoria conseguente all'inadempimento della obbligazione dedotta in contratto. (Conf 3040/82, mass n 420970; (Conf 2477/82, mass n 420338; (Conf 6680/81, mass n 417549; (Conf 3257/81, mass n 413841; (Conf 6472/80, mass n 410232; (Conf 6202/79, mass n 402923).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1905
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)