diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1303 del 01/03/1986 (Rv. 444740 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - IN GENERE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - CLAUSOLE CHE LIMITANO IL RISCHIO ASSICURATO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444740-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - IN GENERE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - CLAUSOLE CHE LIMITANO IL RISCHIO ASSICURATO - ESCLUSIONE.*

Le clausole di un contratto di Assicurazione che limitano il rischio assicurato (come quelle che in una Assicurazione contro l'incendio escludono dalla relativa copertura i danni a macchine e circuiti elettrici per effetto di scariche od altri fenomeni elettrici) hanno solo la funzione di delimitare l'oggetto del contratto e di precisare i termini, anche quantitativi, dell'obbligazione assunta dallo assicuratore e della prestazione da lui dovuta, e non debbono, pertanto, essere specificamente approvate per iscritto a norma dell'art. 1341 comma secondo cod. civ., non costituendo clausole di limitazione della responsabilità dell'assicuratore come quelle che invece restringono un'obbligazione risarcitoria già fissata con più ampia estensione dal contratto o dalla legge. (Conf 2684/84, mass n 434719; (Conf 3040/82, mass n 420970; (Conf 6680/81, mass n 417549; (Conf 6472/80, mass n 410232; (Conf 6202/79, mass n 402923).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1905

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)