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Sez. 3, Sentenza n. 2904 del 06/10/1972 (Rv. 360635 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - SCELTA TRA IL CRITERIO EQUITATIVO E LA CAPITALIZZAZIONE DEL REDDITO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*
Stato
decisa il 1972-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360635-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - SCELTA TRA IL CRITERIO EQUITATIVO E LA CAPITALIZZAZIONE DEL REDDITO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*

Spetta al giudice di merito il potere discrezionale della scelta tra la liquidazione in via equitativa del danno e quella con il metodo della capitalizzazione del reddito. (Conf 1619'70, mass n 347532).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Regio Decr. 09/10/1922 num. 1403

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)