Sez. 3, Sentenza n. 3004 del 07/05/1980 (Rv. 406764 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - RISPOSTE DEI TESTIMONI - TERMINE DI DEDUZIONE - IN GENERE - ASSEGNAZIONE ALLE PARTI DI UN TERMINE PERENTORIO PER L'INDICAZIONE DEI TESTI - POTERE MERAMENTE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - MANCATO ESERCIZIO - MOTIVAZIONE SPECIFICA - NECESSITA - ESCLUSIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - RISPOSTE DEI TESTIMONI - TERMINE DI DEDUZIONE - IN GENERE - ASSEGNAZIONE ALLE PARTI DI UN TERMINE PERENTORIO PER L'INDICAZIONE DEI TESTI - POTERE MERAMENTE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - MANCATO ESERCIZIO - MOTIVAZIONE SPECIFICA - NECESSITA - ESCLUSIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Il potere del giudice, previsto dall'ultimo comma dell'art 244 cod proc civ, di assegnare alle parti un termine perentorio per la indicazione dei testi e meramente discrezionale, in quanto esercitato in base ad un criterio di opportunita e di prudente apprezzamento delle esigenze istruttorie della causa, ed il suo mancato Esercizio non deve necessariamente essere giustificato con apposita motivazione e non e sindacabile in Sede di legittimita. (Conf 330/79, mass n 396418).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)