Sez. 3, Sentenza n. 161 del 16/01/1990 (Rv. 464827 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - IN GENERE - MANCATA INDICAZIONE DEI TESTI DA ESCUTERE - POTERE DEL GIUDICE DI CONCESSIONE DI UN TERMINE PERENTORIO PER L'INDICAZIONE DEI TESTI - MANCATO ESERCIZIO - DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DELLA PROVA - NECESSITÀ - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - IN GENERE - MANCATA INDICAZIONE DEI TESTI DA ESCUTERE - POTERE DEL GIUDICE DI CONCESSIONE DI UN TERMINE PERENTORIO PER L'INDICAZIONE DEI TESTI - MANCATO ESERCIZIO - DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DELLA PROVA - NECESSITÀ - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Qualora la parte nel richiedere la prova testimoniale non abbia indicato i testi da escutere ed il giudice non si sia avvalso del potere discrezionale conferitogli dalla legge di concedere alla parte un termine per la indicazione degli stessi, la prova deve essere dichiarata inammissibile (anche d'ufficio) per violazione di un precetto di carattere processuale attinente alla regolarità del contraddittorio e la decisione sul punto non è sindacabile in Sede di legittimità. (V 4736/84, mass n 436633; (V 2558/82, mass n 420420; (V 4105/81, mass n 414754; (V 1444/81, mass n 412095; (V 3345/80, mass n 407146; (V 3345/80, mass n 407145; (V 3004/80, mass n 406764; (V 330/79, mass n 396418).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)