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Sez. 1, Sentenza n. 510 del 27/02/1989 Cc. (dep. 17/04/1989) Rv. 181061 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - IMPUGNAZIONI - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PERICOLOSITÀ - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1989-02-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/181061-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - IMPUGNAZIONI - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PERICOLOSITÀ - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

In tema di applicazione delle misure di prevenzione, il giudizio di pericolosità è a carattere essenzialmente sintomatico e può essere fondato anche su semplici indizi. Questi però devono essere elementi certi di fatto, da cui sia possibile sul piano concettuale far discendere l'accertamento della sussistenza dei presupposti applicativi della misura di prevenzione. Esso non deve essere necessariamente formulato, proprio per l'intrinseca differenza tra il giudizio di prevenzione e quello di accertamento della responsabilità penale, sulla base di fatti integranti estremi di reato, ma non può essere neppure basato su generici addebiti o semplici sospetti. Non si sottrae al controllo di legittimità la congruità sul piano logico della motivazione adottata dal giudice di merito circa la sussistenza del fatto ritenuto indiziante, né quello circa l'idoneità di detto fatto ad essere assunto come indice di pericolosità sociale. (V mass n 168187).*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)