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Sez. 1, Sentenza n. 169 del 18/01/1985 Cc. (dep. 07/03/1985) Rv. 168187 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - RIFERIMENTO A INDIZI E PRESUNZIONI - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - GIUDIZIO DI PERICOLOSITÀ - SUA FORMULAZIONE - FATTISPECIE: RITENUTA ERRONEITÀ DI ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLA PERICOLOSITÀ SOCIALE.*
Stato
decisa il 1985-01-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168187-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - RIFERIMENTO A INDIZI E PRESUNZIONI - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - GIUDIZIO DI PERICOLOSITÀ - SUA FORMULAZIONE - FATTISPECIE: RITENUTA ERRONEITÀ DI ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLA PERICOLOSITÀ SOCIALE.*

In tema di applicabilità delle misure di prevenzione, gli indizi e le presunzioni, quando non siano contraddetti da elementi diversi processualmente rilevanti, valgono a legittimare i provvedimenti di prevenzione; la pericolosità sociale, poi, prescinde dall'accertamento definitivo di un reato, essendo deducibile anche da situazioni che giustificano sospetti e presunzioni, purché fondate su elementi obiettivi e specifici; inoltre il giudizio di pericolosità implica un esame complessivo dell'intera personalità del soggetto, attraverso tutte le manifestazioni sociali in cui essa si estrinseca. (nella specie la suprema Corte ha annullato il provvedimento con il quale i giudici avevano escluso la pericolosità sociale sulla base di una automatica conseguenzialità legata all'esito, assoluzione, dei giudizi penali, omettendo del tutto la diversa indagine ed il particolare esame critico richiesti dalla speciale natura del procedimento di prevenzione). (Conf mass n 159268; (Conf mass n 161739).*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)