Sez. L, Sentenza n. 5496 del 16/12/1977 (Rv. 389146 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - SOCCOMBENZA DEL LAVORATORE FONDATA SUL PRESUPPOSTO DELL'ESCLUSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - CONDANNA ALLE SPESE DEL SOCCOMBENTE - AMMISSIBILITA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - SOCCOMBENZA DEL LAVORATORE FONDATA SUL PRESUPPOSTO DELL'ESCLUSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - CONDANNA ALLE SPESE DEL SOCCOMBENTE - AMMISSIBILITA.*
La soccombenza, nel giudizio promosso per il conseguimento di prestazioni previdenziali, non comporta l'esonero dell'attore dall'Onere delle spese processuali, previsto dagli artt 57 della legge 30 aprile 1969 n 153 e 152 disp att cod proc civ (nel testo fissato dall'art 9 della legge 11 agosto 1973 n 533), ove la soccombenza medesima derivi dall'esclusione di un rapporto di lavoro subordinato, quale presupposto del diritto a quelle prestazioni. (Conf 27/76, mass n 378641; (Conf 1729/72, mass n 358650).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 57 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)