Sez. L, Sentenza n. 1303 del 27/02/1979 (Rv. 397554 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - ESONERO DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE - CONDIZIONI - CONTROVERSIA PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO A PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - ESCLUSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - ESONERO DALLE SPESE - INAMMISSIBILITA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - ESONERO DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE - CONDIZIONI - CONTROVERSIA PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO A PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - ESCLUSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - ESONERO DALLE SPESE - INAMMISSIBILITA.*
Il beneficio dell'esonero dalle spese per soccombenza - gia previsto dall'art 57 della legge 30 aprile 1969 n 153 ed ora trasfuso nello art 152 disp att cod proc civ (nuovo testo) - si applica soltanto a favore di coloro che rivestono la qualita di lavoratori subordinati alla quale e collegato l'Obbligo dell'Assicurazione sociale. Pertanto la soccombenza nel giudizio promosso per il conseguimento di prestazioni previdenziali non comporta l'esonero de quo ove essa derivi dall'esclusione di un rapporto di lavoro subordinato quale presupposto del diritto a quelle prestazioni. (V 1296/78, mass n 390662; (V 5496/77, mass n 389146).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 57 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)