Sez. L, Sentenza n. 27 del 08/01/1976 (Rv. 378641 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA - ESONERO DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE - LIMITI DI APPLICABILITA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA - ESONERO DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE - LIMITI DI APPLICABILITA.*
In tema di controversie di previdenza ed assistenza, ove rimanga accertato che il giudizio non sia stato promosso da un lavoratore assoggettato al regime assicurativo obbligatorio, o che non abbia ad oggetto il conseguimento delle relative prestazioni, va esclusa l'applicabilita dell'esenzione dalla condanna alle spese processuali, di cui agli artt 57 della legge 30 aprile 1969 n 153 e 152 disp att cod proc civ; (nel nuovo testo fissato dall'art 9 della legge 11 agosto 1973 n 533). (V 1729/72, mass n 358650; 3360/71, mass n 354888).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 57 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)