diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3093 del 24/10/1974 (Rv. 371563 - 01)

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - PRODOTTI - MEDICINALI - USURPAZIONE, CONTRAFFAZIONE, IMITAZIONE, REGISTRAZIONE, TRASFERIMENTO - CONFONDIBILITA - CRITERIO DI VALUTAZIONE.*
Stato
decisa il 1974-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371563-01

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - PRODOTTI - MEDICINALI - USURPAZIONE, CONTRAFFAZIONE, IMITAZIONE, REGISTRAZIONE, TRASFERIMENTO - CONFONDIBILITA - CRITERIO DI VALUTAZIONE.*

Nel giudizio sulla confondibilita di marchi e necessario tener conto della normale diligenza ed avvedutezza delle persone alle quali il prodotto e destinato, per cui, trattandosi di marchi di specialita medicinali, assume Rilevanza il fatto che queste sono destinate ad acquirenti che possiedono un'elevata capacita di scelta. (V 718'65; 1109'63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2569, Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 1, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)