Sez. 1, Sentenza n. 1043 del 13/02/1980 (Rv. 404506 - 01)
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - USURPAZIONE, CONTRAFFAZIONE, IMITAZIONE, REGISTRAZIONE, TRASFERIMENTO - CONTRAFFAZIONE DEL MARCHIO - GIUDIZIO DI CONFONDIBILITA - CRITERI - FATTISPECIE IN TEMA DI SPECIALITA MEDICINALI.*
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - USURPAZIONE, CONTRAFFAZIONE, IMITAZIONE, REGISTRAZIONE, TRASFERIMENTO - CONTRAFFAZIONE DEL MARCHIO - GIUDIZIO DI CONFONDIBILITA - CRITERI - FATTISPECIE IN TEMA DI SPECIALITA MEDICINALI.*
Nell'operare il giudizio di confondibilita nelle azioni di contraffazione del marchio occorre tener conto oltre che della natura debole o forte del marchio, per cui i marchi deboli godono di una protezione giuridica attenuata, con la conseguenza che e lecita l'utilizzazione degli elementi descrittivi - generici e comuni, e, pertanto, non individualizzanti - e che la contraffazione e la confondibilita tra marchi resta esclusa per effetto di semplici modificazioni ed aggiunte pure se lievi, ma anche delle caratteristiche dei destinatari del prodotto: pertanto in materia di marchi afferenti a specialita medicinali, deve assumere Rilevanza il fatto che i prodotti siano destinati a soggetti caratterizzati da una elevata capacita di scelta. (V 3093/74, mass n 371563; (V 718/65; (V 1109/63).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2569, Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 1, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)