Sez. 1, Sentenza n. 6625 del 09/11/1983 (Rv. 431355 - 01)
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - CONFUSIONE DI PRODOTTI E ATTIVITÀ - IMITAZIONE SERVILE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - CONFUSIONE DI PRODOTTI E ATTIVITÀ - IMITAZIONE SERVILE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Perché possa ritenersi in concreto sussistente un atto di concorrenza sleale per imitazione servile, occorre, sempre che non vi sia violazione di diritti di privativa, che esista una reale possibilità di confusione fra i prodotti delle imprese concorrenti, la quale va apprezzata dal punto di vista dei consumatori dei prodotti stessi che siano di media diligenza e intelligenza, ma anche con riferimento al tipo di clientela cui il prodotto è destinato. (nella specie, il giudice del merito aveva ritenuto responsabile di concorrenza sleale un fabbricante di generatori di calore, che in un suo modello aveva riprodotto fin nei particolari estetici e di contorno un generatore prodotto di un'impresa concorrente; la suprema Corte, alla stregua del principio di cui in massima, ha cassato la pronuncia impugnata, per avere omesso di valutare se la presenza ben visibile sull'involucro esterno di scritte a lettere cubitali ed in rilievo attestanti la provenienza del prodotto fosse idonea ad escludere la concreta confondibilità dei prodotti, destinati ad una clientela qualificata). (V 1043/80, mass n 404506; (V 3093/74, mass n 371563; (V 1985/70, mass n 348047; (V 2594/64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)