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Sez. U, Sentenza n. 1560 del 22/05/1972 (Rv. 358275 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - DOCUMENTI NUOVI - PRODUZIONE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1972-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358275-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - DOCUMENTI NUOVI - PRODUZIONE - AMMISSIBILITA.*

Il divieto di produrre nuovi documenti, sancito dall'art 372 cod proc civ, non si applica al regolamento di giurisdizione, che consente alle parti di offrire in Cassazione le prove documentali che avrebbero potuto esibire in Sede di merito se non si fossero avvalse del regolamento. (Conf 2038'67, mass n 329107; 1794'63).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)