Sez. 4, Sentenza n. 1733 del 14/03/2000 Cc. (dep. 10/05/2000) Rv. 216480 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Giudizio di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione - Vincolo al principio di diritto - Sussistenza - Estensione dell'indagine di merito - Limiti - Punto annullato - Possibilità di rilevare nullità o inammissibilità non riscontrate dalla Corte di Cassazione - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
Anche in materia di riesame delle misure di cautela personale, al pari del giudizio di merito, il giudice del rinvio ex art. 627 cod. proc. pen. è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione ed è limitato, nell'indagine di merito devoluta, all'esame del "punto" della prima decisione annullato, con divieto di estendere l'indagine a vizi di nullità o inammissibilità non riscontrati dalla Corte, salva, attesa la specificità della materia, la sopravvenienza di fatti nuovi sempre valutabili nel giudizio allo stato degli atti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 627 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)