Sez. U, Ordinanza n. 20 del 09/10/1996 Cc. (dep. 06/12/1996) Rv. 206170 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1930) - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - PARZIALE | Capi della sentenza non investiti dall'annullamento - Definitività - Esecuzione del titolo penale per la parte divenuta irrevocabile - Legittimità.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1930) - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - PARZIALE
Anche nel giudizio penale il giudicato può avere una formazione non simultanea, bensì progressiva: ciò avviene sia quando una sentenza di annullamento parziale venga pronunciata nel processo cumulativo e riguardi solo alcuni degli imputati ovvero alcune delle imputazioni, sia quando detta pronuncia abbia ad oggetto una o più statuizioni relative ad un solo imputato e ad un solo capo di imputazione, ché anche in tal caso il giudizio si esaurisce in relazione a tutte le disposizioni non annullate; ne consegue che la competente autorità giudiziaria può legittimamente porre in esecuzione il titolo penale per la parte divenuta irrevocabile, nonostante il processo, in conseguenza dell'annullamento parziale, debba proseguire in sede di rinvio per la nuova decisione sui capi annullati.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 624 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)