Sez. 5, Sentenza n. 10918 del 14/10/1996 Ud. (dep. 20/12/1996) Rv. 207061 - 01
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE | Forme della dichiarazione o elezione - Dichiarazione personale dell'imputato - Necessità - Dichiarazione del difensore in udienza, alla presenza dell'imputato - Validità - Esclusione - Presunzione, dal silenzio, del consenso dell'imputato - Esclusione.
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE
L'elezione di domicilio è un atto personalissimo che deve essere compiuto in maniera espressa dall'imputato nelle forme previste (dichiarazione espressa raccolta a verbale o telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata) e non può essere surrogato neanche dalla dichiarazione fatta dal difensore in udienza, sia pure in presenza dell' interessato, non essendo possibile desumere dal silenzio dell'imputato l'assenso implicito alla dichiarazione di elezione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 162, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 162
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)