Sez. 6, Sentenza n. 1193 del 19/06/1967 Ud. (dep. 29/09/1967) Rv. 105557 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - MANCATA COMPARIZIONE - PROVA DEL LEGITTIMO IMPEDIMENTO SUCCESSIVA ALLA SENTENZA DI ESECUZIONE DEL DECRETO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - MANCATA COMPARIZIONE - PROVA DEL LEGITTIMO IMPEDIMENTO SUCCESSIVA ALLA SENTENZA DI ESECUZIONE DEL DECRETO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Il caso fortuito e la forza maggiore, i quali abbiano impedito la comparizione dell'imputato all'udienza fissata in seguito ad opposizione a decreto penale di condanna, possono, anche se non furono tempestivamente comunicati, dopo la pronuncia della sentenza di esecutivita del decreto penale di condanna, essere presi in esame dal giudice della impugnazione, soltanto se la tardiva comunicazione non sia dovuta a colpa, pure lieve, dello imputato stesso. (Conf 103690, anno 1967 ed ivi citate; contra 101140, anno 1966 ed ivi (citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 510 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)