Sez. 3, Sentenza n. 2525 del 14/11/1966 Ud. (dep. 10/03/1967) Rv. 103690 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI -GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - DECLARATORIA DI ESECUZIONE DEL DECRETO - IN GENERE - MANCATA COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - PROVA DEL LEGITTIMO IMPEDIMENTO SUCCESSIVA ALLA SENTENZA DI ESECUZIONE DEL DECRETO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI -GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - DECLARATORIA DI ESECUZIONE DEL DECRETO - IN GENERE - MANCATA COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - PROVA DEL LEGITTIMO IMPEDIMENTO SUCCESSIVA ALLA SENTENZA DI ESECUZIONE DEL DECRETO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Con riguardo alla differenza strutturale della disciplina dettata dagli artt 498 e 510 cod proc pen, non puo trovare, nel giudizio di opposizione a decreto penale, rigida applicazione la norma contenuta nell'art 498 stesso codice, secondo la quale la prova dell'impedimento legittimo a comparire, pervenuta dopo la pubblicazione della sentenza, non invalida il giudizio contumaciale e deve pertanto ammettersi che l'esistenza di tale impedimento possa essere portato a conoscenza del giudice anche dopo la pronuncia ex art 510 PP cod proc pen. considerati, pero, i caratteri propri dell'impedimento a comparire nel giudizio di opposizione a decreto penale, esso deve risultare da cause non imputabili all'imputato e cioe giustificato da caso fortuito o di forza maggiore. Ne consegue che non deve riscontrarsi nel comportamento dell'opponente alcuna colpa, neanche la piu lieve, e cio non solo per quanto attiene alle misure adottate per essere presente all'udienza di comparizione, ma anche per quanto riguarda quelle adottate per portare il motivo dell'impedimento tempestivamente a conoscenza del pretore. (Conf 100087, 100149, 100303, 100335, 100769, 101164, 101940, 102237, anno 1966' contra 100212, 100814, 101140, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 510 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)