Sez. 2, Sentenza n. 1279 del 08/04/1975 (Rv. 374770 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - COSTRUZIONI - IN GENERE - NOZIONE - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE - ESTREMI - FATTISPECIE.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - COSTRUZIONI - IN GENERE - NOZIONE - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE - ESTREMI - FATTISPECIE.*
Ai fini dell'applicazione delle norme sulle distanze previste dall'art 873 cod civ e dalla legge 25 novembre 1962 n 1684, sulle costruzioni in zone sismiche per costruzione deve intendersi ogni opera edilizia che sia incorporata al suolo, si elevi sensibilmente al di sopra di esso ed abbia carattere di consistenza e stabilita, cosi da essere idonea a creare intercapedini dannose. (nella specie e stata ritenuta nuova costruzione quella ottenuta mediante la copertura di una preesistente scala esterna, trasformata, nella parte superiore, in balcone). (V 1691/73, mass n 365060).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Legge 25/11/1962 num. 1684 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)